Prossima apertura Bando FRI-Tur anno 2024 – misura PNRR rivolta ad agevolare l’accesso al credito e gli investimenti di media dimensione per le PMI del Settore Turistico

E’ stato pubblicato sul sito del Ministero del Turismo l’Avviso Pubblico 7 maggio 2024 Prot. 0013142/24 relativo all’apertura del Bando Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo FRI.Tur 2024.

Questa misura è finanziata per 780 milioni di euro:

  • 180 milioni sono previsti nel PNRR (Misura 1 Componente 3 sub investimento 4.2.5) stanziati per il contributo diretto alla spesa
  • 600 milioni per il finanziamento agevolato concesso da Cassa Depositi e Prestiti, che a sua volta attiva ulteriori finanziamenti pari a 600 milioni di euro concessi dalle banche che aderiscono alla Convenzione firmata da Ministero del Turismo, Associazione Bancaria Italia e Cassa Depositi e Prestiti.

Si precisa che il FRI-Tur prevede:

  • una riserva del 50% delle risorse per gli investimenti green
  • una riserva del 40% al Sud

è finalizzato a migliorare la qualità dei servizi di ospitalità in relazione agli standard internazionali attraverso il potenziamento delle strutture ricettive, ed a sostenere nuovi investimenti nel settore fieristico, secondo principi di sostenibilità ambientale e digitalizzazione.

BENEFICIARI:
• imprese alberghiere
• strutture ricettive all’aria aperta
• imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale
• stabilimenti balneari
• complessi termali
• porti turistici
• parchi tematici
• agriturismi.

 

Le domande per la concessione degli incentivi potranno essere presentate dalla piattaforma di INVITALIA – nell’apposita sezione dedicata alla misura –

a partire

dalle ore 12.00 del 1° luglio 2024 e fino alle ore 12.00 del 31.07.2024

 

sarà necessario essere in possesso di un’identità digitale (SPID, CNS, CIE) per accedere all’Area Riservata e compilare la domanda online; è necessario disporre anche di firma digitale e di indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Al termine della procedura online alla domanda verrà assegnato un protocollo elettronico.

Le domande verranno esaminate in ordine cronologico di presentazione.

Att: la modulistica necessaria per la presentazione delle domande sarà resa disponibile da INVITALIA – sul sito internet www.invitalia.ita partire dalle ore 12.00 del 30 maggio 2024.

 

PREVISTE DUE FORME DI INCENTIVO, PERCENTUALI E IMPORTI
Le forme di incentivo sono due:

1) la prima è un contributo diretto alla spesa – concesso sulla base degli importi ammissibili e delle risorse disponibili – tenuto conto delle percentuali massime sulla base della dimensione dell’impresa e della localizzazione dell’investimento. Il tutto in coerenza con i target di attuazione previsti dal PNRR. La percentuale massima è il 35% dei costi e delle spese ammissibili è così distinta:

– per gli investimenti realizzati nelle aree 107.3.c della Carta aiuti di Stato (specifiche parti del territorio delle seguenti regioni, individuate dalla Carta nazionale degli aiuti a finalità regionale 2022-2027: Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo): 25% per le micro imprese; 20% per le piccole imprese; 15% per le medie imprese; 5% per le grandi imprese;
– per le restanti aree del territorio nazionale (ammissibili le sole PMI): 15% per le micro e piccole imprese; 5% per le medie imprese;

 

2) la seconda è un finanziamento, agevolato. Viene concesso direttamente da Cassa Depositi e Prestiti ad un tasso nominale annuo pari allo 0,5%.
Il finanziamento agevolato ha una durata compresa tra 4 e 15 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento della durata massima di 3 anni, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento. Al finanziamento agevolato deve essere abbinato un finanziamento bancario a tasso di mercato di pari importo e durata, erogato da una banca finanziatrice che aderisce alla Convenzione del 29 agosto 2022 firmata dal Ministero del Turismo, Associazione Bancaria Italiana e Cassa Depositi e Prestiti.

 

ATT: gli incentivi, ovvero la somma del finanziamento agevolato e del contributo a fondo perduto, sono riconosciuti nel rispetto dei limiti – in termini di ESL, previsti da Regolamento (UE) 651/2014 – come di seguito riepilogati:
• per gli investimenti realizzati nelle aree 107.3.c della Carta aiuti di Stato: 30 – 45% per le micro e piccole imprese; 20-35% per le medie imprese; 10-25% per le grandi imprese;
• per le restanti aree del territorio nazionale (ammissibili le sole PMI): 20% per le micro e piccole imprese; 10% per le medie imprese.

 

REQUISITI CHE LE IMPRESE DEVONO POSSEDERE AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

  • gestire un’attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi o essere proprietari degli immobili presso cui è esercitata l’attività che è oggetto dell’intervento
  • essere regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese
  • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di liquidazione anche volontaria o di fallimento
  • avere una stabile organizzazione di impresa sul territorio nazionale
  • essere in regola con le disposizioni in materia di normativa edilizia, urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni, della salvaguardia dell’ambiente e con gli obblighi contributivi
  • essere in regime di contabilità ordinaria
  • essere in possesso di una positiva valutazione del merito di credito da parte di una banca finanziatrice e di una delibera di finanziamento rilasciata da quest’ultima
  • adottare un apposito regime di contabilità separata laddove operanti nel settore agricolo o della pesca
  • non ricadere nelle fattispecie previste dall’articolo 4, comma 2 dell’Avviso

 

Entrando un po’ nel dettaglio:

ART. 5 – INTERVENTI AMMISSIBILI: si precisa che il programma di investimento deve essere riferito ad una o più delle unità locali dell’impresa richiedente ubicate sul territorio nazionale, fermo restando che – per ogni unità locale il programma di investimento deve prevedere la realizzazione di almeno uno degli interventi considerati ammissibili agli incentivi, ciascuno dotato di una propria autonomia funzionale. Sono ammissibili agli incentivi i programmi di investimento al netto di IVA, inclusa la relativa specifica progettazione, relativi a:

a) interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020;
b) interventi di riqualificazione antisismica di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi;
c) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;
d) interventi edilizi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o installazione di manufatti leggeri, di cui all’art. 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5), incluse le unità abitative mobili e loro pertinenze e accessori collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, funzionali alla realizzazione degli interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica e agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla L. 9 gennaio 1989, n. 13 ed al Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;
e) interventi di realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, solo per le strutture di cui all’art. 3 della L. 24 ottobre 2000, n. 323;
f) interventi per la digitalizzazione previsti dall’articolo 9, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106,
g) interventi di acquisto/rinnovo di arredi.

Le spese ammissibili, al netto dell’IVA, non devono essere inferiori ad € 500.000 e non superiori ad € 10.000.000, fermo restando il rispetto dei massimali di aiuto previsti dal Regolamento GBER.

I programmi di investimento – per essere ammessi all’agevolazione – devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di incentivo e comunque entro tre mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, e dovranno essere conclusi entro il 31 dicembre 2025.
Per avvio del programma di investimento si intende la data di inizio dei lavori relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto del suolo aziendale e i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità, non sono considerati come avvio del programma di investimento, ferma restando la non ammissibilità delle relative spese antecedentemente alla presentazione della domanda.

ART. 6 – SPESE AMMISSIBILI: sono ammissibili alle agevolazioni esclusivamente le spese relative ad investimenti ammortizzabili acquisiti in proprietà regolarmente contabilizzate e iscritte in bilancio per almeno 3 anni per le PMI e 5 anni per le Grandi imprese. Tutti i beni mobili acquistati devono essere nuovi di fabbrica e devono essere utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa, direttamente dal soggetto beneficiario ed esclusivamente sul territorio nazionale.
Il tutto tenuto conto delle percentuali di ammissibilità sul valore totale dell’investimento relative a servizi di progettazione, suolo aziendale e relative sistemazioni, fabbricati, opere murarie e assimilati, macchinari, impianti e attrezzature e investimenti in digitalizzazione, precisa che tutte le spese del programma di investimento complessivo, incluse quelle eventualmente riconosciute necessarie ma, per loro natura o per esubero sulle percentuali o limite massimo, non ammesse alle agevolazioni, devono essere pagate esclusivamente, integralmente ed in modo diretto tramite un conto corrente bancario dedicato alla realizzazione del programma di investimento.

ART. 7 – INCENTIVI CONCEDIBILI: si ricorda che gli incentivi sono articolati nel contributo e nel finanziamento agevolato, concessi tenendo conto della dimensione dell’impresa e della ubicazione delle singole unità locali interessate dal programma di investimento sul territorio nazionale.
Al finanziamento agevolato obbligatoriamente è associato un finanziamento bancario a tasso di mercato di pari importo e durata, erogato dalla banca finanziatrice.
Il finanziamento agevolato ed il finanziamento bancario costituiscono insieme il finanziamento, regolato in modo unitario da un unico contratto, sulla base di quanto previsto nella Convenzione stipulata tra il Ministero, l’ABI e CDP, per la disciplina dei reciproci rapporti derivanti dal finanziamento agevolato. Il finanziamento dovrà essere assistito da idonee garanzie.

Si precisa che la somma del finanziamento agevolato, del finanziamento bancario e del contributo diretto alla spesa non può essere superiore al 100% del programma ammissibile.
L’impresa richiedente dovrà assicurare la copertura integrale del programma di investimento, inclusi i costi necessari ma non ammissibili e l’IVA complessiva, apportando ulteriori risorse finanziarie non agevolate.

ART. 8 – BANCA FINANZIATRICE: è scelta dall’impresa che intende presentare domanda di incentivo nell’ambito dell’elenco delle banche aderenti alla Convenzione, pubblicato nei siti istituzionali del Ministero, dell’ABI e di CDP.

ART. 9 – PROCEDURA DI CONCESSIONE DEGLI INCENTIVI: prevede che – tra gli altri documenti da presentare in allegato alla domanda di concessione degli incentivi – compilata esclusivamente in forma elettronica utilizzando la procedura informatica messa a disposizione da INVITALIA (accessibile dal sito www.invitalia.it) – debba essere presentata l’attestazione della Banca finanziatrice in merito alla valutazione del merito di credito e alla intervenuta adozione della Delibera di finanziamento, redatta secondo le modalità definite dalla Convenzione, contenente il positivo accertamento del merito di credito da parte della Banca finanziatrice.
In alternativa attestato della Banca finanziatrice, redatto secondo lo schema definito dalla Convenzione, della pendenza dell’istruttoria del finanziamento, fermo restando che la delibera dovrà essere adottata entro e non oltre il termine finale per la presentazione della domanda di partecipazione.

Per ogni ulteriore approfondimento:

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/fri-tur

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