Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione

E’ stato pubblicato in G.U. il D.M. 25 Gennaio 2019 recante “Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16/5/1987  n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione”.

Sostanzialmente sono tre gli obiettivi del legislatore per garantire la sicurezza antincendio agli edifici di civile abitazione (di fatto i condomini) :

a) limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’interno di un edificio, a causa di fiamme o fumi caldi che fuoriescono da vani ecc. con conseguente coinvolgimento di altri compartimenti sia che essi si sviluppino in senso orizzontale che verticale, all’interno della costruzione e inizialmente non interessati dall’incendio;

b) limitare la probabilità di incendio di una facciata e la successiva propagazione dello stesso a causa di un fuoco avente origine esterna 
c) evitare o limitare, in caso di incendio, la caduta di parti di facciata (frammenti di vetri o di altre parti comunque disgregate o incendiate) che possono compromettere l’esodo in sicurezza degli
occupanti l’edificio e l’intervento delle squadre di soccorso.

Con il prossimo 6 maggio 2019, entrerà quindi in vigore la normativa che introdurrà alcune novità riguardanti gli obblighi antincendio all’interno del condominio: la normativa in questione verrà applicata sia agli edifici di nuova costruzione che a quelli già esistenti, che dovranno quindi adeguarsi alle nuove regolamentazioni.

Il Decreto introduce per la prima volta nei condomini la pianificazione dell’emergenza e commisura le misure di prevenzione e i livelli di prestazione antincendio in funzione dell’altezza degli edifici. Al riguardo le nuove disposizioni si applicano agli edifici di altezza antincendio pari o superiore a dodici metri.

I condomini di altezza antincendio inferiore a 24 metri sono soggetti a minori obblighi. La complessità cresce all’aumentare dell’altezza antincendio (cioè l’altezza massima misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso).

Ora la norma individua quattro livelli di prestazione:

– L.P. 0 per gli edifici di altezza antincendi da 12 metri a 24 metri;

– L.P. 1 per gli edifici di altezza antincendi da 24 metri a 54 metri;

– L.P. 2 per gli edifici di altezza antincendi da oltre 54 metri fino
a 80 metri;

– L.P. 3 per gli edifici di altezza antincendi oltre 80 metri.

Per ogni gruppo sono individuati compiti e funzioni del responsabile dell’attività antincendio e degli occupanti.

In estrema sintesi al crescere dell’altezza antincendi, il decreto introduce via via misure preventive ed attività di pianificazione dell’emergenza.

Negli edifici di civile abitazione superiori a 24 metri di altezza di nuova realizzazione, o sottoposti a modifiche sostanziali delle facciate, dovranno avere specifici requisiti antincendio con
riferimento alle facciate stesse.

Le indicazioni sui requisiti non si applicano per gli edifici di civile abitazione per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di
realizzazione o di rifacimento delle facciate sulla base di un progetto approvato dal competente Comando VV.FF, oppure che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano già in possesso degli atti abilitativi rilasciati dalle competenti Autorità.
Le nuove regole entreranno in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta, quindi il 6 Maggio 2019  e dovranno essere da subito applicate nei nuovi edifici.
Gli edifici esistenti dovranno adeguare entro un anno (6 maggio 2020) le misure gestionali, mentre vengono concessi due anni (6 Maggio 2021) per l’adeguamento all’obbligo di installazione di impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme
vocale per scopi di emergenza.

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