La SCIA sostituisce le licenze di pubblico spettacolo, ma a certe condizioni

Applicabilità della SCIA agli artt. 68 e 69 Tulps.

 

 

L’avvenuta pubblicazione della L. 7 ottobre 2013, n. 112 ha portato una modifica agli artt. 68, 69 e 71 del TULPS, introducendo, per la prima volta nel T.U., la SCIA, che sostituisce le licenze di pubblico spettacolo e intrattenimento in determinate condizioni.

Si riportano di seguito gli articoli sopra richiamati con le modifiche in grassetto:

Art. 68
1. Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, ne altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione.

Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo.

2 .Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi

 

Art. 69
Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all’aperto.

Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo.

 

Art. 71
Le licenze e le segnalazioni certificate di inizio attività, di cui negli articoli precedenti, sono valide solamente per il locale e per il tempo in esse indicati.

Secondo il nuovo testo le licenze previste dagli artt. 68 e 69 del Tulps vengono dunque sostituite dalla SCIA (segnalazione certificata di inizio di attività, ex art. 19 Legge n. 241/90) in presenza delle seguenti condizioni:

– che all’evento partecipino fino ad un massimo di 200 persone:

– che l’evento si svolga entro le ore 24,00 del giorno di inizio.

In tutte le altre situazioni resta l’obbligo della licenza.

Da evidenziare che le recenti modifiche non riguardano l’art. 80 del Tulps (“L’autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l’apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare sa una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell’edificio e l’esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio”).

 Quindi anche nei casi in cui in luogo del formale rilascio della licenza di esercizio è possibile l’utilizzo della SCIA è comunque indispensabile che il luogo dove lo spettacolo o il trattenimento viene organizzato sia stato sottoposto alla verifica di sicurezza prevista da detta norma, da espletarsi da parte della competente commissione di vigilanza ai sensi degli artt. 141 e seguenti del Regolamento di esecuzione del Tulps R.D. 6.5.1940, n. 635.

In assenza della osservanza delle suddette disposizioni in materia di sicurezza l’utilizzo della SCIA non può pertanto avvenire.

Analoghe considerazioni valgono per la licenza ex art. 69 del Tulps, quando gli eventi organizzati assumono un carattere che richiede la verifica di agibilità ex art. 80 del Tulps, come più volte precisato dal Ministero dell’Interno (confermando l’obbligatorietà del parere di agibilità della Commissione di vigilanza ex art. 141, lett. a) del R.D. n. 635 del 6.5.1940 anche per i locali e agli impianti con capienza pari o inferiore alle 200 persone.

Si ritiene infine che tale modifiche fanno finalmente chiarezza circa l’applicabilità della SCIA di cui all’art. 19 della legge 241/90, per i soli eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, e fermo restando anche in questa ipotesi l’osservanza dell’art. 80 Tulps. In tutte le altre occasioni è necessario il rilascio delle licenze ex artt. 68 e 69 Tulps.

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