INCENTIVI IMPRESE TURISTICHE – SUPERBONUS 2022 PER IL TURISMO RIENTRANO NELLE MISURE PREVISTE DAL PNRR APPROVATE A FINE 2021

Premesso che l’art. 1 del dl 152/2021 – convertito nella legge 233/2021 – (meglio conosciuta come superbonus 80% turismo) ha istituito due misure di contributo

  • una in forma di credito d’imposta
  • una in forma di contributo a fondo perduto

finalizzate a migliorare l’efficienza energetica delle strutture, la riqualificazione antisismica, il superamento delle barriere architettoniche, ma anche i lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. In coerenza con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

 

Ora l’Avviso Pubblico del Ministero del Turismo del 23 dicembre 2021 ne disciplina le modalità operative.

 

Le risorse economiche partono da una dotazione complessiva di 500 milioni di euro, per consentire il raggiungimento degli obiettivi e traguardi imposti dal PNRR; per questo motivo, gli incentivi verranno concessi alle imprese beneficiarie nel limite di spesa di:

  • 100 milioni di euro per l’anno 2022;
  • 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024;
  • 40 milioni di euro per l’anno 2025.

Da precisare che il provvedimento prevede:

  • il 50% delle risorse destinato agli interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale
  • il 40% delle risorse è destinato alle imprese con sede operativa situata in una delle regioni del Sud Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

Per richiedere gli aiuti bisognerà ancora attendere; la domanda per il riconoscimento degli incentivi dovrà essere inviata – esclusivamente in via telematica e sottoscritta con firma digitale – tramite la piattaforma online indicata dal Ministero seguendo la procedura che dovrà essere attivata entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’avviso del 23 dicembre scorso; le imprese – registrando il proprio profilo – avranno 30 giorni di tempo per presentare la loro istanza.

Gli incentivi sono attribuiti secondo l’ordine cronologico delle domande, previa verifica del rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi, nel limite delle risorse.

 

Le imprese beneficiarie degli incentivi – credito d’imposta e fondo perduto – sono:

  • imprese alberghiere;
  • strutture che svolgono attività agrituristica;
  • strutture ricettive all’aria aperta;
  • imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale;
  • stabilimenti balneari;
  • complessi termali;
  • porti turistici;
  • parchi tematici, inclusi quelli acquatici e faunistici.

 

Ciascuna impresa turistica può presentare una sola domanda di incentivo per una sola struttura di impresa oggetto di intervento.

 

Questi sono tutti i requisiti che le imprese devono possedere al momento della presentazione della domanda :

  • essere regolarmente iscritte al registro delle imprese al momento della domanda;
  • gestire un’attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi o essere proprietari degli immobili oggetto di intervento presso cui è esercitata l’attività;
  • essere in regola con la verifica della regolarità contributiva, DURC;
  • essere in regola con la normativa antimafia vigente;
  • trovarsi in una situazione di regolarità fiscale.

 

Attenzione che tutti i sopra elencati requisiti devono essere mantenuti fino a 5 anni successivi all’erogazione del pagamento finale, pena la decadenza del diritto all’agevolazione ed il recupero degli incentivi erogati.

Sono esclusi i soggetti che si trovano in stato di fallimento e di liquidazione anche volontaria.

 

Misure contributive:

  • credito di imposta fino all’80% delle spese ammissibili

per gli interventi realizzati dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, e per quelli iniziati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi, a condizione che i relativi costi siano stati sostenuti dal 7 novembre 2021.

L’avvio dei lavori deve essere provato con comunicazione alle autorità competenti.

 

  • fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili

per gli stessi interventi effettuati dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, per un importo massimo pari a € 40.000;

 

Il contributo a fondo perduto può essere integrato – anche cumulativamente – come segue:

 

  • Fino a ulteriori € 30.000: qualora l’intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15% dell’importo totale dell’intervento.
  • Fino a ulteriori € 20.000: impresa o società con i requisiti previsti dall’art 53 del Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per l’imprenditoria femminile, per le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60% da giovani fino a 35 anni, le società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da giovani, e imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo
  • Fino a ulteriori € 10.000: imprese con sede operativa in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

 

La misura massima del contributo a fondo perduto non può superare il limite massimo di € 100.000 per ciascun beneficiario e non può essere superiore al 50% delle spese sostenute.

 

Come precisa l’avviso pubblico del 23 dicembre scorso, contributo a fondo perduto e credito d’imposta sono cumulabili a patto che non si superi il limite di spesa ammissibile per gli interventi:

  • incremento dell’efficienza energetica delle strutture (art. 2 Decreto MISE 6 agosto 2020)
  • riqualificazione antisismica (art. 16-bis, comma 1, lett i) Testo unico imposte sui redditi)
  • eliminazione delle barriere architettoniche (art. 1, comma 2, DPR 503/1996)
  • interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia collegati alle due tipologie di interventi appena menzionate;
  • realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali;
  • digitalizzazione delle strutture (art.9, comma 2, DL 83/2014)
  • acquisto di mobili e componenti d’arredo, solo se funzionali ai lavori appena menzionati.

 

Gli interventi sopra elencati, a pena decadenza dell’incentivo, devono:

  • riguardare fabbricati o terreni che abbiano destinazione urbanistica compatibile con la destinazione d’uso delle attività beneficiarie
  • essere realizzati in una sede operativa ATTIVA in Italia alla presentazione della domanda
  • essere progettati dettagliatamente
  • iniziare entro 6 mesi dalla data di pubblicazione dell’elenco dei beneficiari sul sito del Ministero del Turismo
  • concludersi entro il termine di 24 mesi dalla data di pubblicazione dell’elenco dei beneficiari sul sito del Ministero del Turismo, questo termine è prorogabile – su richiesta del beneficiario – al massimo di 6 mesi, fermo restando che gli interventi devono essere conclusi non oltre la data del 31 dicembre 2024.

Il credito di imposta, riconosciuto fino all’80% delle spese ammissibili sostenute, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2025.

Il credito d’imposta è anche cedibile, in tutto o in parte, a soggetti terzi (banche e altri intermediari finanziari).

 

Il contributo a fondo perduto, viene erogato a mezzo bonifico bancario all’IBAN indicato dall’impresa nella domanda di contributo. L’importo sarà accreditato, in un’unica soluzione, a conclusione degli interventi (salvo l’eventuale riconoscimento di un anticipo non superiore al 30% del contributo totale).

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