Decorrenza Saldi Estivi da Sabato 6 Luglio

Ricordiamo il periodo in cui possono essere effettuate le vendite di fine stagione per il periodo estivo: la decorrenza è stabilita da sabato 6 luglio (il termine ultimo è fissato al 30 settembre).

Non è più dovuta alcuna comunicazione al Comune. Nel caso l’impresa intenda sfruttare l’intero periodo si dovrà prevedere una pur minima interruzione (anche di 1 solo giorno). Da tempo è stato soppresso anche il divieto di effettuare vendite promozionali nei 40 giorni che precedono i saldi.

Le vendite di fine stagione denominate anche saldi, riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento, qualora non vengano venduti entro un certo periodo di tempo.

La presentazione al pubblico delle vendite di fine stagione deve esplicitamente contenere l’indicazione della natura di detta vendita. È obbligatorio esporre il prezzo praticato ordinariamente e lo sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che si intende praticare nel corso della vendita di fine stagione ed il prezzo finale.

La pubblicità deve essere presentata graficamente in modo non ingannevole per il consumatore e contenere un’informazione veritiera per quanto attiene sia la composizione merceologica, sia la qualità delle merci vendute, nonché gli sconti o ribassi praticati. Le merci in offerta devono essere presentate in maniera distinta e separata da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie. Ove una tale separazione non sia possibile la vendita ordinaria deve essere sospesa.

Nel caso che per una stessa tipologia merceologica vengano praticati al consumatore prezzi di vendita diversi a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale tipologia, è fatto obbligo di indicare nel materiale pubblicitario ed espositivo tutti i prezzi con lo stesso rilievo tipografico e visivo. Nel caso venga indicato un solo prezzo, è fatto obbligo di vendere a quel prezzo tutti gli articoli che rientrano nella tipologia reclamizzata. È fatto obbligo di esporre un cartello indicante la dicitura “vetrina in allestimento” per il tempo necessario a sostituire i prezzi praticati ordinariamente con i prezzi dei prodotti in vendita alle condizioni di sconto o ribasso.

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