Contributi regionali a fondo perduto a sollievo dei costi di funzionamento delle unità locali di esercizi

CONTRIBUTI REGIONALI A FONDO PERDUTO A SOLLIEVO DEI COSTI  DI FUNZIONAMENTO DELLE UNITA’ LOCALI DI ESERCIZI DI VENDITA DI VICINATO

Per attività ubicate nei Comuni aventi una popolazione non superiore a 5.000 abitanti ovvero nelle Frazioni dei Comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti

I criteri di ammissibilità e le modalità per l’accesso al contributo sono disciplinati dall’art. 16 LR 3/2021 e dal Bando approvato con Decreto del Direttore Servizio Turismo e Commercio n. 2207/PROTUR del 13 ottobre 2022.

Il presente contributo è concesso a sollievo dei costi per il funzionamento dell’unità locale sostenuti dal 23 novembre 2021 alla data di presentazione della domanda.

La domanda – con marca da bollo da € 16,00 può essere presentata – redatta secondo lo schema di domandaAllegato A  (qui sotto messo a disposizione)  esclusivamente dalla PEC dell’impresa da

lunedì 17 ottobre 2022   a   venerdì 18 novembre 2022

alla Direzione Centrale Attività Produttive – Servizio Turismo e Commercio

all’indirizzo economia@certregione.fvg.it

unitamente all’Allegato B debitamente compilato e sottoscritto con:

  1. a) copia dei documenti di spesa
  2. b) documentazione comprovante l’avvenuto pagamento mediante mezzo tracciabile
  3. c) dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di spesa di cui alla lettera a).

Il contributo è concesso e contestualmente erogato secondo l’ordine di ricezione delle istanze.

Beneficiarie sono le microimprese che esercitano la vendita al dettaglio di vicinato con superficie di vendita fino a 250 metri quadrati che:

  1. risultano attive e iscritte nel registro delle imprese alla data di presentazione della domanda di contributo;
  2. svolgono attività di vendita al dettaglio di generi alimentari freschi e conservati ovvero di generi non alimentari di prima necessità e di uso corrente per le famiglie;
  3. hanno un’unità locale ubicata in un Comune con popolazione NON superiore a 5.000 abitanti ovvero in una Frazione di Comune con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti;
  4. non si trovano in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali in corso o aperte nei propri confronti prima della data di presentazione della domanda di contributo;
  5. realizzano un volume d’affari medio annuo a fini IVA non superiore a € 500.000, riferito agli ultimi tre anni; nel caso di esercizio di vicinato operante da meno di tre anni alla data della domanda, tale volume di affari è rapportato ai mesi di effettiva attività;
  6. occupano un massimo di cinque addetti a tempo pieno, calcolati in unità lavorative annue (ULA), compresi i titolari, i collaboratori, i soci lavoratori retribuiti, ed esclusi gli apprendisti e il personale con contratto di apprendistato o di formazione professionale o di inserimento;
  7. osservano un orario di apertura giornaliero non inferiore a tre ore per sei giorni alla settimana;
  8. non hanno beneficiato di altri contributi finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo.

La spesa ammessa non può essere inferiore ad  € 2.000 né superiore ad € 5.000.

Ogni singola impresa può beneficiare di un solo contributo, per ciascun anno solare, indipendentemente dal numero di esercizi di vicinato gestiti o dalle unità locali gestite.

Sono spese ammissibili:

  1. i costi di funzionamento dell’unità locale, da intendersi quali spese legate alla fornitura dell’acqua, dell’energia elettrica, del riscaldamento dei locali e all’utenza telefonica;
  2. il canone d’affitto relativo ai locali in cui viene esercitata l’attività;
  3. lo stipendio del personale compresi i titolari, i collaboratori, i soci lavoratori retribuiti, ed esclusi gli apprendisti e il personale con contratto di apprendistato o di formazione professionale o di inserimento;
  4. i costi connessi all’attività di certificazione di cui all’articolo 41bis LR 7/2000.

Il contributo è pari al 50% della spesa ammessa.

Viene elevato al 100% della spesa ammessa nel caso di esercizio di vendita di vicinato e di almeno tre dei seguenti servizi di prossimità:

  1. consegna a domicilio;
  2. supporto ai servizi postali;
  3. vendita di giornali e riviste;
  4. vendita prevalente di prodotti locali o di provenienza regionale;
  5. utilizzo di eco-compattatori e di attrezzature e strumentazioni necessarie per la vendita di prodotti alimentari e detergenti sfusi;
  6. adesione a progetti di recupero delle merci invendute;
  7. accesso a internet mediante la messa a disposizione di rete wi-fi o di postazione multimediale;
  8. servizio fotocopie e scansione documenti, nonché assistenza gratuita mediante affiancamento della clientela nello svolgimento di adempimenti burocratici documentati sia in modalità cartacea tradizionale che elettronica digitale.

I contributi non sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le medesime spese.

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