Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità tecniche ed i termini relativi alle comunicazioni, da effettuare per l’anno 2012 e successivi all’Anagrafe tributaria, delle operazioni rilevanti ai fini IVA di cui all’art. 21 del D.L. 78/2010 (convertito dalla legge 26 aprile 2012 n. 44) e succ. modifiche

Il provvedimento precisa che per i soggetti passivi IVA costituiscono oggetto di comunicazione, per ciascun cliente e fornitore, i corrispettivi relativi:

 a) alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura, indipendentemente dall’importo dell’operazione effettuata;

 b) alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l’obbligo di emissione dalla fattura, sempreché l’importo unitario dell’operazione sia pari o superiore a 3.600 euro, al lordo dell’IVA;

 c) alle operazioni in contanti legate al turismo, effettuate dai soggetti di cui agli articoli 22 (commercio al minuto e attività assimilate) e 74-ter (agenzie di viaggio) nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell’Unione europea, ovvero dello spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, d’importo pari o superiore a 1.000 euro.

Viene, quindi, specificato che l’emissione della fattura in sostituzione di altro idoneo documento fiscale (scontrino fiscale, ricevuta fiscale) comporta, comunque, l’obbligo di comunicazione dell’operazione con le modalità proprie della fatturazione, anche se d’importo inferiore alla soglia di 3.600 euro, al lordo IVA.

Particolare rilievo per i settori della vendita al dettaglio, delle prestazioni alberghiere e delle somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi assume la previsione che – relativamente agli anni 2012 e 2013 – consente di comunicare le operazioni attive per le quali viene emessa fattura solo se d’importo unitaria pari o superiore a 3.600 euro, al lordo dell’IVA.

Talune operazioni sono oggettivamente escluse dall’obbligo di comunicazione.

Tra queste quelle che costituiscono già oggetto di comunicazione all’Anagrafe Tributaria, nonché le operazioni d’importo pari o superiore a 3.600 euro, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi di IVA, non documentate da fatture, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate.

Sono previste due modalità di effettuazione della comunicazione: in forma analitica oppure in forma aggregata. L’opzione si esercita tramite il modello allegato al provvedimento in trattazione ed è vincolante per l’intero contenuto della comunicazione, anche nel caso di invio sostitutivo.

L’opzione per l’invio dei dati in forma aggregata non è tuttavia consentita per talune categorie di operazioni, tra le quali vale menzionare gli acquisti di beni e di prestazioni di servizi legati al turismo, in precedenza individuate alla lettera c).

 

Al punto 6, sono elencati gli elementi informativi da indicare nella comunicazione analitica, sia:

–  per quanto riguarda ciascuna cessione o prestazione resa o ricevuta relativamente alla quale sussiste l’obbligo di emissione di fattura;

–  in riferimento a ciascuna cessione o prestazione resa o ricevuta d’importo pari o superiore a 3.600 euro, al lordo IVA, in ordine alla quale non sussiste l’obbligo di emissione della fattura, nonchè alle operazioni in contante legate al turismo appena citate.

Con riguardo alla prima delle due categorie di operazioni sopra elencate, si ritiene utile sottolineare che i soggetti che, in luogo delle fatture emesse o ricevute d’importo inferiore a 300 euro, annotano nei registri IVA il documento riepilogativo di cui all’art. 6, commi 1 e 6, del DPR n. 695/1996, devono indicare nella comunicazione analitica i seguenti dati relativi al documento riepilogativo: numero del documento, ammontare complessivo imponibile delle operazioni e ammontare complessivo dell’imposta.

Ai fini della comunicazione analitica degli elementi informativi richiesti occorre far riferimento al momento della registrazione dell’operazione nei registri IVA o, in mancanza, a quello di effettuazione dell’operazione, individuato ai sensi dell’art. 6 del DPR n. 633/1972.

Gli elementi da indicare nella comunicazione per dati aggregati relativamente alle operazioni documentate da fattura, in riferimento a ciascuna controparte e distintamente per le operazioni attive e passive, sono elencati al punto 7. Nell’individuazione degli elementi da trasmettere occorre far riferimento alla data di emissione o di ricezione del documento.

I termini per l’invio della comunicazione telematica sono stabiliti come appresso:

– per le comunicazioni relative all’anno 2012, i soggetti che effettuano le liquidazioni IVA mensilmente devono trasmettere la comunicazione entro il 12 novembre 2013, mentre gli altri soggetti devono trasmetterla entro il 21 novembre 2013;

 – per le comunicazioni relative all’anno 2013 e successivi, i soggetti che effettuano la liquidazione mensile IVA devono trasmettere la detta comunicazione entro il 10 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, mentre gli altri soggetti devono trasmettere la comunicazione entro il 20 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.

La comunicazione va effettuata in conformità al modello allegato al provvedimento del Direttore dell’Ag. delle Entrate, secondo le istruzioni e le modalità ivi indicate. Esso è gratuitamente disponibile, in formato elettronico, sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate: www.agenziaentrate.gov.it.

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