Decreto ministeriale 6 ottobre 2022: definite le misure per il contenimento del riscaldamento per la stagione invernale 2022-2023

Nel dare attuazione a quanto disposto dal “Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas”, pubblicato in data 6 settembre 2022, il Ministero della Transizione Ecologica (MITE) ha adottato un decreto con il quale definisce le misure per il contenimento del riscaldamento per la stagione invernale 2022-2023.

In particolare, durante il succitato periodo, i limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale sono ridotti di 15 giorni per quanto attiene il “periodo di accensione” e di 1 ora al giorno per quanto attiene la “durata giornaliera di accensione”, rispetto ai limiti temporali ordinari indicati all’articolo 4, comma 2, del DPR n. 74/2013 per le diverse “zone climatiche”.

Con riferimento alla riduzione del “periodo di accensione”, il decreto prevede che, quest’ultima, è attuata posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio, in relazione alle date previste per le diverse zone.

Le limitazioni di cui sopra non si applicano a talune categorie riportate nel decreto:
a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

Le limitazioni relative, invece, alla sola “durata giornaliera di accensione” non si applicano a:

  • edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
  •  impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui sopra – lettere da a) a e) – per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell’acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
  • impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell’arco delle 24 ore;
  • edifici pubblici e privati di cui all’Allegato 3, paragrafo 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199, sottoposti ad obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili.

In presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali – con proprio provvedimento motivato – possono autorizzare l’accensione degli impianti termici alimentati a gas anche al di fuori dei limiti temporali disposti dal decreto, purché per una durata giornaliera ridotta.

Sono previsti anche limiti riferiti ai valori di temperatura dell’aria – di cui all’articolo 3, comma 1, del DPR n.74/2013 – che vengono ridotti di 1°C, ivi incluse le relative eccezioni di cui all’articolo 1, comma 11, del decreto.

Sul punto, entro 15 giorni dall’entrata in vigore del decreto, l’ENEA pubblicherà un vademecum contenente le indicazioni essenziali per una corretta impostazione della temperatura di riscaldamento.

Il decreto entrerà in vigore con la relativa pubblicazione sul sito internet del MITE.

 

Scarica il decreto in allegato.

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