Esonero contributivo per autonomi e professionisti – Art.1 comma 20 legge 178/2020

Con il messaggio INPS n. 2761/2021, l’Istituto ha fornito le prime indicazioni in merito all’esonero contributivo per gli autonomi e professionisti previsto dall’art. 1 comma 20 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, rimandando a successive circolari e messaggi il dettaglio delle caratteristiche della norma.

Con la Circolare n. 124 del 6 agosto e con il Messaggio n. 2909 del 20 agosto 2021l’Inps riepiloga il quadro normativo generale della misura e detta i termini per la presentazione delle istanze di esonero parziale dei contributi previdenziali.

 

1. DESTINATARI

L’esonero è rivolto agli iscritti:

a) alle Gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO): Gestioni autonome speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri;

b) alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che dichiarano redditi ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);

c) alle Casse professioni autonome disciplinate dal decreto legislativo n. 509/1994 e dal decreto legislativo n. 103/1996;

d) alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, come professionisti e altri operatori sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, già collocati in pensione;

e) alle Casse professioni autonome disciplinate dal decreto legislativo n. 509/1994 e dal decreto legislativo n. 103/1996 come professionisti, medici, infermieri e altri operatori di cui alla legge n. 3/2018, già collocati in pensione a cui sono stati conferiti incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa per far fronte all’emergenza COVID-19.

 

2. CONDIZIONI

L’esonero spetta agli iscritti che:

a) abbiano una posizione aziendale attiva al 31/12/2020;

b) risultino iscritti al 01/01/2021 nella gestione in cui chiedono l’esonero. Vi rientrano anche coloro che hanno tempestivamente presentato domanda di iscrizione. Sono esclusi coloro che hanno iniziato l’attività a decorrere dal 01/01/2021.

 

3.REQUISITI ISCRITTI INPS

Soggetti che:

a) hanno prodotto un reddito complessivo 2019 non superiore a 50.000 euro. Il requisito è verificato in capo al titolare della posizione aziendale;

b) hanno subito un calo di fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33%; requisito verificato in capo al titolare della posizione aziendale;

N.B.  i requisiti a) e b) non si applicano a coloro hanno avviato nel corso del 2020.

 

c) essere in regola con la contribuzione obbligatoria (DURC): il requisito è verificato in capo al richiedente l’esonero;

d) non essere titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. L’esonero non spetterà per i mesi nei quali risulta attivo un lavoro subordinato. Il requisito verificato in capo al titolare della posizione aziendale e deve essere mantenuto per tutto il periodo di esonero.

e) non essere titolari di pensione diretta anche pro-quota (erogate da qualsiasi fondo/gestione/ente), diversa dall’assegno ordinario di invalidità l.222/84 o prestazioni aventi medesime finalità.

Sono ritenuti incompatibili con la misura:

– l’Indennizzo cessazione attività commerciale,

– gli Assegni vitalizi ENPAS, Istituti Postelegrafonici e INADEL,

– l’Ape Sociale.

Il requisito è verificato in capo al titolare della posizione aziendale e deve essere mantenuto per tutto il periodo di esonero.

 

4.MISURA

L’esonero spetta nel limite massimo di € 3.000 su base annua e riparametrato su base mensile per ciascun avente diritto.

4.1 RIDUZIONE

Tenuto conto che la provvista complessiva stanziata per tale misura è di € 1.500 milioni di euro, nel caso in cui venisse superato il limite di spesa, l’Istituto procederà a ridurre l’agevolazione in base alla platea dei beneficiari. La riduzione sarà proporzionale all’esonero potenzialmente autorizzabile.

Come accennato in precedenza, in concomitanza di un’attività di lavoro subordinato o dello status di pensionato, l’esonero spetta per i periodi coincidenti con il lavoro o con la pensione.

Anche in questo caso la misura viene proporzionalmente ridotta.

4.2 CONTRIBUZIONE

In corrispondenza dei periodi contributivi verrà accreditata la contribuzione sulla posizione assicurativa del soggetto.

Il riconoscimento pieno dell’accredito ai fini della prestazione pensionistica e non pensionistica è subordinato all’integrale pagamento della quota parte di contribuzione obbligatoria non oggetto di esonero.
Il periodo relativo all’esonero verrà esposto nell’estratto conto con una specifica nota per evidenziare che lo stesso è accreditato con riserva delle ulteriori attività di verifica dei requisiti di legge non ancora completate (ad esempio, verifica del limite di 50.000 euro di reddito).

Se le operazioni di verifica daranno esito negativo, saranno recuperate le somme erogate a titolo di esonero e le prestazioni pensionistiche e non eventualmente liquidata, saranno revocate.

 

4.3 ARTIGIANI e COMMERCIANTI

L’esonero si applica sui contributi sul minimale previsti dalla legge 2 agosto 1990, n. 233, in competenza 2021 (I, II e III rata) con scadenza entro il 31/12/2021. Non vi rientrano le contribuzioni riferite ad anni pregressi.

L’esonero è pari alla somma delle contribuzioni esonerabili (massimo € 3000) per ciascun iscritto facente parte del nucleo aziendale (titolari + collaboratori) alla data del 01/01/2021.

Per i beneficiari non soggetti alla contribuzione minimale ( es. Regime forfettario) l’esonero si applica sulla contribuzione dovuta in acconto 2021 con scadenza 31/12/2021 nel limite di € 3000 calcolata sul reddito indicato nel quadro RR sezione I dell’UNICO 2021 (Red 2020).

4.4 COLTIVATORI DIRETTI, COLONI E MEZZADRI

L’esonero si applica sulla contribuzione di competenza 2021 (I, II e III rata) con scadenza 31/12/2021, esclusi i premi INAIL. Non vi rientrano le contribuzioni riferite ad anni pregressi.

L’esonero è pari alla somma delle contribuzioni esonerabili (massimo € 3.000) per ciascun iscritto facente parte del nucleo aziendale (titolari + collaboratori) alla data del 01/01/2021.

 

4.5 ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

a) Per i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata l’esonero ha ad oggetto i contributi complessivi dovuti in acconto per l’anno 2021 e calcolati con aliquota complessiva pari al 25,98%;

b) Per i lavoratori iscritti ad altre forme previdenziali, l’esonero ha ad oggetto i contributi complessivi dovuti in acconto per l’anno 2021 e calcolati con aliquota complessiva pari al 24% (IVS). Sono esclusi, pertanto, i soli professionisti titolari di rapporto di lavoro subordinato o titolari di pensione diretta.

I contributi oggetto di esonero sono quelli dovuti a titolo di acconto per l’anno di imposta 2021 in scadenza nel medesimo anno e calcolati sul reddito dichiarato per l’anno di imposta 2020 – primo e secondo acconto – sempre nel limite di 3.000 euro massimo individuale.

 

Il reddito da utilizzare è quello indicato nel quadro RR, sezione II, UNICO 2021 esposto con il codice 11.

 

Le medesime disposizioni si applicano ai professionisti e agli altri operatori (dirigenti medici, veterinari  e  sanitari, personale  del   ruolo sanitario del comparto sanità, agli   operatori   socio-sanitari) collocati in quiescenza a cui sia stato conferito, nel corso del 2020, l’incarico di cui all’articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge n. 18/2020 e che sono obbligati al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali alla Gestione separata.

Ne consegue quindi che sono esclusi dal beneficio del provvedimento i soggetti per i quali la contribuzione previdenziale è assolta dall’azienda committente (ad esempio, i collaboratori coordinati e continuativi).

 

5. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di accesso devono essere presentate ad un solo ente previdenziale entro termini diversi e in particolare:

  • entro il 30 settembre  2021 per i lavoratori autonomi e professionisti iscritti all’INPS (nonché per i professionisti e operatori ex Legge 3/2018) obbligati al pagamento dei contributi alla Gestione separata INPS;
  • entro il 31 ottobre 2021 per i professionisti iscritti agli enti di previdenza e assistenza ex DLgs. 509/94 e DLgs. 103/96;
  • entro il 31 dicembre 2021  per la richiesta di rimborsi eventualmente già versati.

 

6. PRESENTAZIONE DOMANDE

Per la presentazione delle domande degli iscritti INPS dovranno essere utilizzati i seguenti percorsi differenziati:
a) Gestione speciale artigiani e commercianti: “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020”;

b)Lavoratori iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri: “Cassetto lavoratori autonomi Agricoli” > “Comunicazione bidirezionale”;

c) Per i professionisti iscritti alla Gestione separata: “Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti” > “Domande Telematiche” > “Esonero contributivo L. 178/2020”.

 

Il messaggio 2909 precisa che, nel caso di lavoratore autonomo iscritto alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali che abbia, nel corso dell’anno 2021, cambiato numero di posizione aziendale all’interno della medesima Gestione previdenziale, con continuità dell’attività economica, per mutamento della provincia nello svolgimento della medesima attività aziendale, lo stesso dovrà presentare l’istanza per ogni posizione aziendale.

 

Il possesso dei requisiti, come illustrato nella circolare n. 124/2021, sarà dichiarato dal richiedente, sotto la propria responsabilità, nel modulo di presentazione della domanda.

Nella stessa, il richiedente dovrà dichiarare:

  •  il possesso dei requisiti e l’assenza di incompatibilità,
  • di essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria
  • di non avere superato l’importo individuale di aiuti concedibili indicati dalla sezione 3.1 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

 

Si ricorda che, per poter beneficiare dell’esonero, occorre inoltre essere in possesso di un DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) regolare.
Gli iscritti alle casse previdenziali ordinistiche devono invece fare riferimento alle istruzioni di ciascun Ente.

7. VERIFICHE E RICADUTE
I potenziali beneficiari possono non effettuare il versamento della contribuzione alle scadenze successive al 06/08/2021. Laddove la verifica da parte dell’INPS dia però esito negativo  sulla contribuzione omessa saranno dovute le sanzioni civili.

 

Sono confermati i termini di versamento degli importi dovuti a titolo di contributi riferiti ad annualità pregresse presenti nella tariffazione 2021 dai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e dei lavoratori autonomi in agricoltura.

 

La contribuzione già versata oggetto di esonero potrà essere richiesta a compensazione o a rimborso con domanda da presentare all’INPS entro il 31 dicembre 2021 in relazione all’importo dell’agevolazione effettivamente spettante all’interessato.

 

L’Istituto effettuerà le verifiche d’ufficio e quindi  comunicherà l’importo complessivamente spettante:

a) Nel caso in cui l’ammontare della contribuzione dovuta per l’anno 2021 con termini di versamento già scaduti al momento della comunicazione dell’importo rideterminato dovesse eccedere l’importo dell’esonero, il contribuente dovrà procedere al pagamento della differenza contributiva entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione stessa.

b) Nel caso di cessazioni di attività o di lavoratori attivi aventi decorrenza successiva alla data del 30 settembre 2021 o comunicate successivamente a tale data, l’Istituto procederà a una rideterminazione dell’ammontare dell’esonero e il contribuente dovrà procedere al pagamento della differenza contributiva entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione stessa.

c) Nel caso di rapporti di lavoro subordinato per l’intero anno 2021, l’Istituto procederà a una rideterminazione dell’ammontare dell’esonero anche nel caso di rapporti di lavoro subordinato o di status di pensionato non coincidenti con tutto il periodo dell’esonero.

 

Come previsto al comma 8 dell’articolo 2 del decreto interministeriale, qualora a seguito dei controlli successivi emerga la carenza dei requisiti in capo al beneficiario, l’Istituto procederà al recupero:

– degli importi fruiti a titolo di esonero in quanto non spettanti, con aggravio delle sanzioni civili;

– delle somme indebitamente corrisposte a titolo di pensione o di altra prestazione previdenziale.

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