Green Pass – Indicazioni Operative

SOMMARIO:

 

1) Da venerdì 6 agosto Green Pass obbligatorio per le consumazioni al tavolo all’interno 🍽️️

 

2) Verifica del possesso del Green Pass mediante l’applicazione “VerificaC19” ✅

 

3) Sanzioni da 400 a 1000 euro e chiusura da uno a dieci giorni 🚫

 

4) Green Pass non necessario per accedere alle strutture ricettive, ma è necessario per accedere ad alcuni servizi e attività accessorie all’attività ricettiva 🏨

 

5) Al momento Green Pass non richiesto per i lavoratori dipendenti e per gli altri collaboratori dell’impresa, ma il Governo sta lavorando per estendere l’obbligo anche ai lavoratori di bar e ristoranti 🆓

 

Verifiche

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività per cui è richiesto il green pass, sono tenuti a verificarne il possesso.

Al riguardo, si rammenta che la verifica del possesso del green pass si effettua mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando l’applicazione “VerificaC19”, scaricata su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di verificare la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline), garantendo inoltre l’assenza di informazioni personali memorizzate sul dispositivo.

 

App VERIFICA C19 scaricabile ai seguenti link:

– per chi ha sistema operativo IOS (Apple): https://apps.apple.com/app/verificac19/id1565800117

– per chi ha sistema operativo ANDROID (Samsung, Huawei, ecc.) https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ministerodellasalute.verificaC19

 

L’interessato mostrerà al verificatore il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo). L’ App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato. L’App mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa. L’interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App.

Si ricorda infine che tra i soggetti verificatori, deputati quindi alla verifica del possesso del green pass (quando il possesso del green pass è richiesto dalle norme vigenti per attività da svolgersi all’interno delle strutture ricettive), sono ricompresi i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi. I titolari possono delegare soggetti terzi, incaricandoli con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica (modello allegato)

 

Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni previste, è applicabile la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000, sia a carico dell’esercente sia dell’utente.

Dopo due violazioni commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività̀ da uno a dieci giorni.

 

Impatto sulle strutture turistico ricettive

Il possesso della certificazione verde non è necessario per accedere alle strutture ricettive, ma è necessario per accedere ad alcuni servizi e attività accessorie all’attività ricettiva. In attesa di chiarimenti da parte del Governo, si riportano di seguito alcune considerazioni.

 

Soggiorno in strutture ricettive: il green pass non è richiesto. Pertanto, i gestori delle strutture ricettive non sono legittimati a verificare il possesso del green pass dei clienti che soggiornano nella struttura.

 

Servizi di ristorazione: è previsto l’obbligo del green pass per accedere ai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso. Non è chiaro se sono comprese anche le attività di ristorazione al chiuso delle strutture ricettive riservate agli alloggiati. Abbiamo chiesto al Ministero del Turismo che venga confermata ufficialmente la possibilità di somministrare alimenti e bevande anche al chiuso in favore dei clienti alloggiati nelle strutture ricettive, a prescindere dal possesso della certificazione verde.

 

Spettacoli aperti al pubblico: è richiesto il green pass per accedere agli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto.

 

Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso: il green pass è espressamente richiesto per tali servizi o attività, se svolti al chiuso, anche all’interno delle strutture ricettive.

 

Sagre e fiere, convegni e congressi: per tali attività è necessario il green pass. La norma non richiama espressamente le riunioni (come, ad esempio, le assemblee societarie e le assemblee di condominio) e i corsi di formazione, che di conseguenza, salvo interpretazioni restrittive da parte del Governo, dovrebbero continuare a poter essere svolti anche senza il possesso del green pass.

 

Centri termali, parchi tematici e di divertimento: la norma prevede il possesso del green pass, senza specificare se limitatamente alle attività al chiuso. Di conseguenza, si ritiene che il requisito sia necessario anche per le attività all’aperto.

 

Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò: per tali attività, anche se interne alle strutture ricettive, è necessario il possesso del green pass.

 

Feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche organizzate mediante servizi di catering e banqueting: anche se svolte all’aperto, i partecipanti devono essere muniti di green pass.

 

❓ “GREEN PASS” OBBLIGATORIO ANCHE PER I DIPENDENTI  ?

Anche se nel comunicato stampa che è stato diffuso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri il 22 luglio si afferma che la certificazione verde sarà richiesta per poter “svolgere o accedere” alle attività e agli ambiti menzionati, in realtà, il testo ufficiale del decreto non opera alcun riferimento allo “svolgimento” delle attività.

Si deve conseguentemente ritenere che il green pass non sia richiesto per i lavoratori dipendenti e per gli altri collaboratori dell’impresa. Siamo in attesa di chiarimenti ufficiali.

Secondo alcune anticipazioni di stampa, il Governo lavora ad estendere l’obbligo del certificato verde (probabilmente dal 20 agosto) anche ai lavoratori di bar e ristoranti.
Nota Confcommercio: “attenzione a imporlo in un momento in cui già è difficile trovare dipendenti”.
Possibile inoltre che si fissi un incontro con aziende e sindacati per ragionare di come favorire  la vaccinazione tra i dipendenti nel privato.

 

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