30 GIUGNO 2024 PROSSIMA SCADENZA OBBLIGO PUBBLICAZIONE DATI TRASPARENZA

Ricordiamo che il prossimo 30 giugno 2024 è il termine per adempiere agli obblighi di trasparenza delle erogazioni pubbliche ricevute nell’anno precedente (quindi nel 2023) superiori complessivamente ad € 10.000.

E’ ormai da diversi anni che la data del 30 giugno viene scadenzata dalle imprese in quanto termine entro il quale adempiere all’obbligo di trasparenza delle erogazioni pubbliche ricevute nell’anno precedente.

Ricordiamo che la prima norma su questo tema è stata introdotta dalla L.124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza – art. 1, commi 125 – 129) modificata successivamente dal DL 34/2019 che ha ampliato la disciplina della trasparenza delle erogazioni pubbliche anche alle imprese.
Nello specifico la norma prevede che le imprese che hanno ricevuto (incassato, si segue il criterio di cassa) nell’anno solare precedente (dal 1.1 al 31.12 – indipendentemente dall’anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono) dalle pubbliche amministrazioni sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria debbano darne specifica comunicazione.

L’obbligo di comunicazione scatta qualora l’importo complessivo dei sopra citati apporti pubblici sia pari o superiore ad € 10.000, questo limite è cumulativo e non per singola operazione.

Quindi relativamente ai contributi incassati nell’anno 2023, l’obbligo di pubblicità e trasparenza dovrà essere assolto entro il prossimo 30 giugno 2024.

E’ necessario precisare che le imprese tenute alla redazione del Bilancio in forma ordinaria assolvono all’obbligo di pubblicazione in Nota Integrativa.

Mentre le imprese che redigono il Bilancio in forma abbreviata e quelle che comunque non sono tenute alla redazione della Nota Integrativa: micro-imprese, imprese individuali e società di persone, hanno l’obbligo di pubblicare gli importi e le informazioni relative ai singoli benefici ricevuti sul proprio sito internet secondo modalità liberamente accessibili al pubblico.

Solo nell’ipotesi in cui l’impresa sia priva di sito internet, la pubblicazione può avvenire sul portale dell’Associazioni di categoria di appartenenza; quindi per i nostri soci sul sito di Confcommercio Udine.

 

Per la pubblicazione dei dati – per ogni singolo aiuto, sovvenzione o contributo – devono essere indicati:

 denominazione – codice fiscale e P.IVA dell’impresa obbligata alla pubblicazione;

 denominazione del soggetto erogante;

 somma incassata o valore del vantaggio fruito;

 data di incasso;

 causale (breve descrizione tipo vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta).

 

Le imprese che hanno ricevuto Aiuti di Stato e Aiuti de Minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) – Sezione Trasparenza, possono adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza indicando sul proprio sito internet aziendale – o in assenza di tale soluzione su quello della propria Associazione di Categoria – l’esistenza di tali aiuti.

In caso di inosservanza dell’obbligo di trasparenza è prevista una sanzione amministrativa pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di € 2.000 e la sanzione accessoria dell’adempimento della pubblicazione.
Queste sanzioni nell’anno 2020 – causa pandemia Covid – erano stata sospese e la sospensione è stata anche più volte prorogata; sono ritornate attive con il 1° gennaio 2023.

Si invita a fare molta attenzione: l’impresa che dovesse riceve la contestazione per mancato adempimento, qualora non proceda alla pubblicazione dei dati previsti ed al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria entro 90 gg dalla contestazione stessa, si troverà applicata l’ulteriore sanzione della restituzione integrale delle somme.

 

Gli uffici di Confcommercio Udine sono a completa disposizione per l’eventuale richiesta di pubblicazione, chi avesse necessità può contattarci per richiedere il modulo format da compilare.

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