Decreto MISE 1° luglio 2022 – Modalità e criteri di attuazione dell’intervento relativo al credito d’imposta a favore di soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista bonus chef

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216/2022 di ieri, 15 settembre 2022, il Decreto 1° luglio 2022 del MISE, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del MEF (allegato), recante “modalità e criteri di attuazione dell’intervento relativo al credito d’imposta a favore di soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista” di cui all’art. 1, commi 117 e ss. della Legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020).

La misura – per la quale sono stati stanziati 3 milioni di euro (1 milione per ciascuna delle annualità 2021, 2022, 2023) – è rivolta ai soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista presso alberghi (vale a dire imprese con codice ATECO prevalente 55.10.00) e ristoranti (imprese con codice ATECO 56.10.11 “ristorazione con somministrazione” e 56.10.12 “attività di ristorazione connesse alle aziende agricole”), sia
come lavoratori dipendenti (con regolare contratto di lavoro subordinato), sia come lavoratori autonomi in possesso di partita IVA (anche nei casi in cui non siano in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0), che prestino la loro attività almeno a partire dalla data del 1° gennaio 2021. Per poter beneficiare dell’agevolazione è altresì richiesto che il cuoco sia residente o stabilito nel territorio dello Stato e che sia nel pieno godimento dei diritti civili (art. 5).

 

L’intervento prevede la concessione di un credito d’imposta – nella misura massima di 6.000 euro per ciascun beneficiario – pari al 40% delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 relative:

  • all’acquisto di macchinari di classe energetica elevata, destinati alla conservazione, lavorazione,
    trasformazione e cottura dei prodotti alimentari;
  • all’acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;
  • alla partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

La norma specifica che non sono ammesse all’agevolazione le spese relative a imposte e tasse, tuttavia il costo dell’IVA è ammissibile qualora per il beneficiario rappresenti un costo effettivo non recuperabile. Le spese devono essere sostenute con strumenti di pagamento tracciabili attraverso conti correnti intestati al soggetto beneficiario (art. 7).

Gli interessati dovranno presentare un’istanza – si potrà presentare una sola domanda, esclusivamente in via telematica, attraverso una procedura informatica che sarà resa disponibile sul sito https://www.incentivi.gov.it/it – le cui modalità e termini di presentazione saranno stabiliti con un successivo provvedimento della Direzione Generale MISE per gli incentivi alle imprese. L’istanza dovrà esser corredata, tra l’altro, dalla documentazione giustificativa delle spese e del relativo pagamento.

Effettuate tutte le opportune verifiche circa la completezza della documentazione trasmessa e la sussistenza dei requisiti (ivi compreso il rispetto del massimale di aiuti previsto dal Regolamento UE n. 1407/2013 e successive modifiche, c.d. “Regolamento de minimis”), il Ministero adotterà un provvedimento di concessione cumulativo per tutti i soggetti beneficiari, specificando l’importo fruibile.

 

È bene chiarire che nel caso in cui la dotazione finanziaria non fosse sufficiente a soddisfare tutte le richieste di agevolazione,
l’importo concedibile a ciascun soggetto sarà ridotto proporzionalmente, sulla base del numero di istanze pervenute, senza alcuna priorità connessa al momento della presentazione dell’istanza (art. 9).

Con riferimento alle modalità di fruizione dell’agevolazione, l’art. 10 stabilisce che il credito d’imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione (modello F24 da presentare attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate) e potrà esser ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, secondo le modalità che saranno stabilite con successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Per ulteriori dettagli si rinvia al testo del provvedimento allegato, fermo restando che gli uffici della Federazione, come di consueto, sono a disposizione per qualsiasi chiarimento.

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