Bonus tessile moda e accessori – Modifiche al modello di comunicazione – Comunicato dell’Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2022.

Con il comunicato stampa del 6 maggio 2022, l’Agenzia delle entrate rende noto di aver aggiornato il modello di comunicazione, le istruzioni e le specifiche tecniche del c.d. bonus moda (articolo 48-bis decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).

Come noto, si tratta del credito d’imposta per sostenere le imprese attive nell’industria tessile e della moda, delle calzature e della pelletteria, nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei 3 anni precedenti a quello di spettanza del beneficio.

Per accedere al credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, occorre comunicare all’Agenzia delle Entrate tale “incremento di valore delle rimanenze finali di magazzino”, al fine di consentire l’individuazione, nei limiti delle risorse disponibili, della quota effettivamente fruibile del credito.

La comunicazione va inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni: -dal 29 ottobre 2021 al 22 novembre 2021, con riferimento al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 -dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021.

Si ricorda che il credito è riconosciuto esclusivamente nell’ambito della Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.

Tanto premesso, con il provvedimento dell’Agenzia dele Entrate del 27 aprile 2022 (di cui alla nota informativa n. 16 del 2 maggio 2022 del Settore Credito, Incentivi E Politica Di Coesione) è stato approvato il modello di autodichiarazione generale del rispetto dei requisiti del Temporary Framework (TF).

 

Alla luce del suddetto modello e con riferimento alla comunicazione da presentare dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, è stata aggiornato il modello relativo al bonus moda in oggetto.

In particolare, la dichiarazione sostitutiva presente nella prima versione della comunicazione è stata sostituita con una dichiarazione sostitutiva molto semplificata avente ad oggetto unicamente il rispetto dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 del TF.

Pertanto, la dichiarazione sostitutiva contenuta nella versione aggiornata della comunicazione non ha più un effetto “sostitutivo” dell’autodichiarazione generale (che dovrà essere resa utilizzando l’apposito modello recentemente approvato).

Inoltre, sono state apportate le seguenti ulteriori modifiche alla comunicazione:

  •  Introduzione di appositi campi per indicare l’importo che il beneficiario intende restituire, tramite riduzione del bonus tessile, in caso di fruizione degli aiuti di Stato elencati all’art. 1, comma 13, del decreto-legge n. 41 del 2021 in misura eccedente i massimali pro tempore vigenti di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 del TF;
  • Adeguamento nella dichiarazione sostitutiva dei nuovi massimali applicabile di cui alla Sezione 3.1 (pari a 290.000 euro per il settore dell’agricoltura, 345.000 euro per il settore della pesca e acquacoltura, 2.300.000 euro per i settori diversi);
  • Introduzione di ulteriori codici attività per i quali è riconosciuta l’agevolazione, a seguito dell’estensione dell’ambito soggettivo dell’agevolazione operata dall’art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2022.

 

Per ogni informazioni e per verificare effettivamente la possibilità di fruire del bonus, potete contattare il vs consulente fiscale.

 

LEGGI L’INFORMATIVA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

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