Proroga del Temporary Framework Covid-19 – Comunicazione della Commissione europea (2021/C 473/01)

Dalla scorso 18 novembre 2021, la Commissione Europea ha approvato la proroga al 30 giugno 2022 del Quadro temporaneo degli aiuti di stato – Temporary Framework-Covid 19.

Questa proroga del Quadro temporaneo è assolutamente importante perché consente agli Stati membri – che lo ritengano necessario – di estendere i regimi straordinari di sostegno e garantire che i soggetti ancora colpiti dalla crisi possano continuare a beneficiarne. La proroga risponde all’esigenza di arrivare ad un’uscita dalle misure emergenziali in maniera progressiva e coordinata, senza creare effetti che potrebbero riflettersi negativamente sulla fase di ripresa dell’economia europea nel suo complesso.

 

Oltre alla proroga, proprio con l’obiettivo di sostenere e accelerare ulteriormente la fase di ripresa, la Commissione ha introdotto due nuovi schemi finalizzati ad incentivare gli investimenti privati in favore dell’economia reale, per un ulteriore periodo limitato.

 

Il primo schema è relativo a misure di sostegno grazie alle quali gli Stati membri potranno incentivare gli investimenti effettuati dalle imprese per accelerare le transizioni verdi e digitali.

La misura include elementi di salvaguardia come, ad esempio, il fatto che le misure debbano interessare un ampio gruppo di beneficiari e che l’importo dell’aiuto debba essere limitato.

Questo schema sarà a disposizione degli Stati membri fino al 31 dicembre 2022.

 

Il secondo schema  è indirizzato a sostenere la solvibilità delle imprese attraverso il coinvolgimento dei fondi privati per incentivarli ad investire in piccole e medie imprese, comprese le start-up, e piccole imprese a media capitalizzazione (Midcap).

Per questo fine gli Stati membri potranno concedere garanzie a intermediari privati, per consentire alle imprese un accesso più facile al mercato dei capitali; questo è particolarmente rilevante alla luce dei crescenti livelli di indebitamento delle imprese durante la crisi.

Questo schema sarà a disposizione degli Stati membri fino al 31 dicembre 2023.

 

Tra le altre modifiche, la Commissione:

  1. proroga dal 30 giugno 2022 al 30 giugno 2023 la possibilità per gli Stati membri di convertire gli strumenti rimborsabili (ad es. garanzie, prestiti, anticipi rimborsabili) concessi nell’ambito del quadro temporaneo, in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni dirette;
  2. adegua proporzionalmente alla nuova durata del Quadro temporaneo gli importi massimi di talune tipologie di aiuti;
  3. fornisce chiarimenti sul ricorso alle norme eccezionali in materia di salvataggi e ristrutturazioni;
  4. proroga per ulteriori tre mesi (dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022) l’elenco dei paesi con rischi non assicurabili sul mercato, nel contesto dell’assicurazione dei crediti all’esportazione a breve termine (STEC).

 

Ora, con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’UE del 24 novembre 2021 della Comunicazione della Commissione 2021/C473/01, sintetizziamo i diversi aspetti della proroga del Temporary Framework :

– il massimale degli aiuti di importo limitato previsti dal punto 3.1 del Quadro temporaneo, è aumentato da 1,8 milioni di euro a 2,3 milioni per impresa, salvo quanto previsto per i settori della pesca, acquacultura e agricoltura.

– il massimale degli aiuti per i costi fissi non coperti da utili, previsti dal punto 3.12 del Quadro temporaneo, è aumentato da 10 milioni a 12 milioni di euro;

– gli Stati possono effettuare, entro il 30 giugno 2023, la conversione degli strumenti di aiuto rimborsabili in altre forme di aiuto di cui alle sezioni 3.1 e 3.12;

gli strumenti rimborsabili di cui alle sezioni 3.1, 3.3 e 3.12 possono essere soggetti a ristrutturazione, da completare entro il 30 giugno 2023, in linea con le normali pratiche prudenziali degli intermediari finanziari interessati;

gli Stati membri possono prorogare la durata delle garanzie concesse a norma delle sezioni 3.1, 3.2 e 3.12 del Quadro temporaneo anche a seguito della sua scadenza, purché siano rispettate le condizioni di cui alle relative sezioni (3.1, 3.2, 3.4 e 3.12);

– sono considerati temporaneamente non assicurabili sul mercato, fino al 31 marzo 2022, tutti i rischi commerciali e politici associati alle esportazioni verso i Paesi STEC (lista di Paesi già definita con il Quadro temporaneo).

 

Novità sono due nuove misure d’intervento relative agli investimenti

per una ripresa sostenibile e per il sostegno alla solvibilità.

 

Sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile Gli Stati possono notificare alla Commissione europea un nuovo regime di aiuto basato sulle seguenti caratteristiche:

– l’importo massimo dell’aiuto per impresa non può eccedere l’1% dei fondi disponibili sul regime di aiuto;

– i costi ammissibili possono comprendere solo i costi degli investimenti, in attività materiali e immateriali, compresi i terreni;

– l’intensità di aiuto è pari al 35% per le piccole imprese, 25% per le medie imprese e 15% per le grandi imprese.

 

Nelle aree rientranti nella Carta degli aiuti di stato a finalità regionale, escludendo le regioni ultraperiferiche, le percentuali possono essere aumentate dell’intensità di aiuto prevista dalla medesima Carta; l’importo massimo dell’aiuto è pari a 10 milioni di euro per impresa; nel caso di territori rientranti nella Carta degli aiuti a finalità regionale, l’importo massimo concedibile è pari all’intensità massima prevista dalla Carta aumentata di 10 milioni di euro; gli aiuti possono essere concessi in forme diverse, tra cui sovvenzioni a fondo perduto, agevolazioni o differimenti fiscali, tassi di interesse agevolati sui prestiti o garanzie.

 

Gli strumenti rimborsabili come i prestiti e le garanzie devono essere limitati a una durata massima di otto anni; – se i regimi di sostegno agli investimenti forniscono esclusivamente aiuti sotto forma di garanzie, prestiti o strumenti rimborsabili analoghi, il massimale complessivo di aiuto è pari a 15 milioni di euro; – gli aiuti possono essere cumulati con altri aiuti di stato a condizione che non venga superato il 100% dei costi ammissibili; – gli aiuti non possono essere concessi alle imprese che si trovavano in difficoltà al 31 dicembre 2019.

 

Alle piccole e medie imprese che si trovavano in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione, gli aiuti possono essere erogati fino al 31 dicembre 2022.

 

Sostegno alla solvibilità Considerato che i livelli del debito delle imprese, aumentati a causa della crisi, potrebbero ostacolare ulteriori investimenti e la crescita a lungo termine, gli Stati possono concedere misure per rafforzare la solvibilità delle imprese, incentivando gli investimenti privati in quelle con potenziale di crescita. Questi aiuti sono considerati compatibili dalla Commissione Europea se soddisfano le seguenti condizioni:

– l’importo totale dei finanziamenti concessi non supera 10 milioni di euro per impresa;

– il sostegno alla solvibilità è fornito come incentivo per gli investimenti privati in partecipazioni, debito subordinato o altre forme di quasi-equity, comprese le partecipazioni senza diritto di voto o i prestiti partecipativi;

– l’aiuto è concesso sulla base di un regime, sotto forma di garanzie pubbliche o misure analoghe per fondi di investimento dedicati, quale incentivo a investire nei beneficiari finali.

 

Questi investimenti sono effettuati tramite intermediari finanziari;

  • i beneficiari finali sono le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione;
  • gli istituti di credito agiscono in qualità di intermediari finanziari e devono condividere una parte adeguata del rischio, pari ad almeno il 10%;
  • gli investimenti devono basarsi su piani aziendali o di investimento che dimostrino che i beneficiari finali ammissibili sono imprese redditizie a lungo termine;
  • una quota adeguata del rischio deve essere sostenuta dagli investitori per garantire investimenti orientati al profitto;
  • il rischio assunto dallo Stato deve essere remunerato a condizioni di mercato; la durata della garanzia non supera complessivamente otto anni.

 

In caso di garanzie sugli strumenti di debito, non deve superare la scadenza dello strumento di debito sottostante. – deve essere garantito che il vantaggio sia trasferito ai beneficiari finali nella misura più ampia possibile; – la Commissione può accettare metodi alternativi di selezione e di remunerazione o importi di finanziamento più elevati, solo in presenza di una adeguata giustificazione dello Stato membro. Gli aiuti possono essere concessi entro il 31 dicembre 2023, possono essere cumulati con altri aiuti, entro le rispettive soglie, e non possono essere invece concessi alle imprese che ricevono un sostegno di cui alla sezione 3.11 (misure di ricapitalizzazione).

Gli istituti finanziari non possono essere beneficiari finali delle misure.

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