NUOVO DECRETO LEGGE: Scopri le nuove regole per le attività degli stranieri in Italia

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr 29 dello scorso 04.02.2022, il Decreto Legge 5/2022 che, introduce, in particolare, norme volte al coordinamento con le regole di altri Paesi per la circolazione in sicurezza in Italia (art. 3).

 

La disposizione in esame integra l’art. 9 del D.L. 52/2021 (cd. decreto “Riaperture”) con un nuovo comma (9-bis) consentendo l’accesso ai servizi e alle attività dove è richiesto il green pass rafforzato agli stranieri che si trovano in Italia anche se provengono da luoghi con regole vaccinali diverse.

 

Più precisamente,  i soggetti provenienti da uno Stato estero in possesso di un certificato rilasciato dalle competenti autorità sanitarie estere di avvenuta guarigione o di avvenuta vaccinazione, con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario o dall’avvenuta guarigione da COVID-19, potranno accedere ai servizi e alle attività per i quali sul territorio nazionale sussiste l’obbligo di possedere il c.d. green pass rafforzato, previa effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo (avente validità di 48 ore dall’esecuzione se rapido o di 72 ore se molecolare).

 

Il tampone non è obbligatorio per i soggetti guariti successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario.

 

Nel caso di soggetti vaccinati con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, l’accesso ai servizi ed alle attività per le quali è richiesto il cd. green pass rafforzato è consentito, in ogni caso, previa effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo (avente validità di 48 ore dall’esecuzione se rapido o di 72 ore se molecolare).

 

Viene, inoltre, aggiunto il comma 9-ter che prevede l’obbligo per i titolari o i gestori dei servizi e delle attività dove è consentito l’accesso solo con il green pass “rafforzato”, di verificare che l’accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle nuove prescrizioni sopra evidenziate in caso di accesso di stranieri.

 

Anche per le violazioni alle nuove disposizioni sulle certificazioni dei cittadini stranieri, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 1000 euro (prevista dall’art. 4 del D.L. 19/2020), nonché la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 1 a 10 giorni per la violazione, per due volte, in giornate diverse, dell’obbligo di verifica da parte dei titolari o gestori di servizi.

 

Tali disposizioni sono già in vigore.

 

Alleghiamo tabella aggiornata con le attività consentite

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