Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la P.A.

E’ entrata in vigore nei giorni scorsi la legge 11 febbraio 2019 n. 12 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”(il
cd Decreto Semplificazione).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

E’ abolito il registro di carico e scarico del burro e del registro delle sostanze zuccherine per i grossisti, e del registro degli sfarinati (art. 3, commi  1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-novies e 1-decies).
Il comma 1-quater dell’art. 3 elimina  l’obbligo per i grossisti di tenere il registro di carico e scarico delle sostanze zuccherine di cui al comma 1 dell’art. 60 del testo unico sul vino (legge n. 238 del 2016). Inoltre, la disposizione sopprime il comma 2 dello stesso articolo, eliminando l’obbligo del registro di carico e scarico per tutti gli utilizzatori.
Inoltre, il comma 1-novies dell’articolo 3 elimina gli obblighi di comunicazione al MIPAAFT previsti per i produttori di sfarinati e paste alimentari destinati ad essere spediti in Paesi facenti parte dell’Unione europea o verso altri Paesi, ai sensi del comma 1 dell’art. 12 del D.P.R. n. 187 del 2001.
Infine, poiché i commi 3 e 5 del predetto articolo 12 sono abrogati, vengono eliminate le disposizioni relative all’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico degli sfarinati e delle paste alimentari, di cui al comma 3 dell’articolo 12 del D.P.R. n. 187 del 2001.
Conseguentemente, vengono anche abrogate le disposizioni relative alla dematerializzazione del suddetto registro.

Disposizioni in materia di etichettatura (art. 3-bis)

L’articolo 3-bis  apporta alcune modifiche all’articolo 4 della legge n. 4  del 2011 sull’etichettatura dei prodotti alimentari.  La disposizione ha, infatti, abrogato i commi 1, 2, 4 e 4-bis, sostituito
i commi 3 e 10 e, infine, modificato i commi 6 e 12 della suddetta legge. L’articolo demanda ad un decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (Mipaaft)
l’individuazione dei casi in cui l’indicazione del luogo di provenienza è obbligatoria e le categorie specifiche di alimenti cui si applicano le nuove disposizioni (commi 3 e 3-bis). La nuova
disposizione introduce nell’art. 4 della legge sopra richiamata anche il comma 3-ter. Tale comma prevede che l’indicazione del luogo di provenienza è sempre obbligatoria, ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento UE n. 1169/2011, quando si verifichino le condizioni per l’applicazione ai sensi dell’art. 1 del Regolamento UE n. 775/2018.  Pertanto, tale indicazione è obbligatoria nel caso in cui la sua omissione possa indurre in errore il consumatore in merito alla provenienza reale dell’alimento o nel caso in cui le informazioni che accompagnano l’alimento (attraverso qualunque mezzo: diciture, illustrazioni, simboli, etc.) o contenute
nell’etichetta potrebbero indurre il consumatore a pensare che l’alimento abbia un differente Paese d’origine o luogo di provenienza.
Da ultimo, la disposizione prevede che le prescrizioni di cui all’articolo 7 del Regolamento UE n. 1169/2011, in materia di pratiche leali di informazione, si intendono violate nel caso in cui si
accertino difformità tra il Paese di origine o il luogo di provenienza reale dell’alimento e quello evocato dall’apposizione di informazioni che evocano la provenienza del prodotto (articolo 1 del Regolamento UE n. 775/2018). La norma precisa che tale violazione sussiste anche quando è indicato il paese di origine o il luogo di provenienza diverso da quello dell’ingrediente primario (articolo 26, paragrafo 3, del Regolamento UE n. 1169/2011).
La nuova disposizione prevede che per le violazioni relative all’obbligo di indicazione dell’origine del prodotto e della provenienza si applicano le sanzioni di cui al decreto legislativo n. 231 del 2017.
In tal modo, l’importo delle sanzioni previste dall’art. 4 comma 10 della legge n. 4 del 2011, così come modificato, viene raddoppiato sia nell’importo minimo che in quello massimo.
Le nuove disposizioni in materia di etichettatura entreranno in vigore dopo tre mesi dalla data di notifica del decreto del Mipaaft alla Commissione europea.
Si segnala, a riguardo, il rischio di possibili incertezze interpretative dovute alla inesistenza nella normativa europea di una definizione di luogo di provenienza nonché all’intervento del decreto
ministeriale in una materia armonizzata.

Controllo della pubblicità e commercio dell’olio di oliva e dell’olio di semi (art. 3-quater, comma 1)

L’articolo 3-quater, al comma 1, modificando la legge 27 gennaio 1968, n. 35 concernente “Norme per il controllo della pubblicità e del commercio dell’olio di oliva e dell’olio di semi”, elimina le disposizioni relative ai parametri di riferimento per la decolorazione dell’olio di semi.

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