LEGGE 13 OTTOBRE 2020 N. 126 CONVERSIONE CON MODIFICAZIONI DL AGOSTO N. 104/2020

Art 61-bis – Semplificazione burocratico amministrativa per l’avvio di nuove imprese da parte di under 30

 

Questa norma intende promuovere misure per la semplificazione burocratico-amministrativa in favore dell’autoimprenditorialità dei soggetti al di sotto dei 30 anni che intendono avviare – in qualsiasi settore produttivo – dei servizi e delle professioni un’attività d’impesa, di lavoro autonomo o professionale. Sarà un Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico  a definire nel dettaglio le diverse misure di semplificazione, dovrà essere adottato entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente  legge di conversione.

 

Art 62 – Aiuti alle piccole imprese e alle micro imprese

E’ confermata l’estensione dei regimi di aiuti a valere sul Temporary Framework Covid-19 alle imprese in difficoltà, questo comunque a condizione che le imprese:

  • non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza,
  • non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell’aiuto l’impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia;
  • non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell’aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.

 

Art 64 – commi 1-5 – Ampliamento dell’operatività delle misure contenute nel decreto Liquidità Questo articolo va a rifinanziare il Fondo di Garanzia PMI con oltre 7 miliardi di euro per il triennio 2023-2025 e va a finanziare anche il Fondo ISMEA per circa 450 milioni di euro. Questi stanziamenti sono destinati alla copertura del fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie rilasciate ai sensi dell’art 13 DL 23/2020 Liquidità.

Fino al 31 dicembre 2020, fra i destinatari delle misure previste dall’art 13 – lettera m) (garanzia 100% del Fondo di Garanzia PMI su finanziamenti fino a € 30.000), vengono inclusi anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti e la loro riservata una quota parte delle risorse del Fondo di Garanzia PMI fino a 100 milioni euro.

In sede di conversione sono state previste ulteriori modifiche all’art 13, in particolare, con l’introduzione all’art. 64 nuovo comma 1-bis, sono ampliati i soggetti destinatari degli interventi di cui all’arti 13, comma 1, lettera m), ricomprendendo tutte le persone fisiche esercenti attività di cui alla sezione K (attività finanziarie e assicurative) del codice ATECO.

In precedenza, l’intervento era riferito agli agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

Il nuovo comma 1-ter interviene sull’art 1 del DL Liquidità andando a concedere la possibilità anche a SACE S.p.A di concedere garanzie su finanziamenti in favore di imprese che sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, che hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell’art 182-bis del regio decreto 267 del 1942 o che hanno presentato un piano attestato di cui all’articolo 67 del predetto regio decreto, purché, alla data di presentazione della domanda, le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato e la banca possa presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza. Anche in questo caso, sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze”.

 

Art 64 bis – Fondo di garanzia PMI: calcolo della dimensione aziendale

Il nuovo articolo 64-bis, in conversione, interviene modificando l’art 13 del DL Liquidità, andando a chiarire che:  il numero di dipendenti per il calcolo della dimensione aziendale per l’accesso al Fondo di Garanzia PMI, deve essere determinato sulla base delle ULA (Unità di Lavoro Anno) rilevate per l’anno 2019.

 

Art 65 – Proroga moratoria per le PMI ex art. 56 DL 18/2020 

In fase di conversione del DL Agosto in Legge è stato confermato senza modifiche all’articolo che proroga dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021  il termine ultimo della “moratoria” dei debiti bancari.

E’ stato confermato anche lo spostamento dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021 del termine della sospensione delle segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia nei confronti delle imprese ammesse ai benefici della moratoria.

 

Art 77 – comma 2 – Moratoria dei debiti bancari: individuazione imprese del comparto turistico

L’articolo 77 – comma 2 – proroga, specificamente per le imprese del comparto turistico, il termine ultimo per la “moratoria” dei debiti di cui all’art  56 del DL 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 27/2020, portandolo dal 30 settembre 2020 al 31 marzo 2021 (in luogo del 31 gennaio 2021 previsto dal decreto originario).

In sede di conversione è stato specificato che per “imprese del comparto turistico” sono da intendersi quelle : turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator, aziende termali e centri per il benessere fisico, soggetti che gestiscono parchi di divertimento o parchi tematici, soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.

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