Incentivi per investimenti sul Green New Deal

Incentivi per investimenti sul Green New Deal

 

Con Decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico sono stati definiti le modalità ed i termini di apertura e chiusura per la presentazione di domande agevolative per progetti di investimento relativi al “Green New Deal”, disciplinati dal decreto interministeriale del 1 dicembre 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell’Economia e delle Finanze (cfr. Decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 agosto 2022).

 

Le risorse stanziate pari a 750 milioni sono divise in 600 milioni per finanziamenti agevolati (a valere sul FRI – Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca) e 150 milioni per la concessione di contributi a fondo perduto. Il 60% delle risorse è riservato ai progetti presentati da PMI e reti d’impresa.

I beneficiari sono le imprese che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all’industria e centri di ricerca, che presentano progetti singolarmente o in forma associata.

Sono ammissibili al sostegno degli interventi agevolativi i programmi di innovazione sostenibile che prevedano attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e/o, limitatamente alle PMI, l’industrializzazione dei risultati della ricerca e sviluppo, che siano coerenti con gli ambiti di intervento del Green New Deal italiano, con particolare riguardo agli obiettivi di:

  • decarbonizzazione dell’economia;
  • economia circolare;
  • riduzione dell’uso della plastica e sostituzione della plastica con materiali alternativi;
  • rigenerazione urbana;
  • turismo sostenibile;
  • adattamento e mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico.

 

I progetti ammissibili inoltre devono:

  • essere realizzati nell’ambito di una o più unità locali ubicate nel territorio nazionale;
  • prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 3 milioni e non superiori a 40 milioni di euro;
  • avere una durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 36 mesi;
  • essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni.

 

In caso di progetti congiunti l’investimento minimo di ogni impresa non può essere inferiore a 3 milioni di euro.
Nel caso delle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, sono ammissibili, ai sensi dell’art. 25 del GBER (Reg. UE n. 651/2014) le seguenti spese:

  • il personale dell’impresa proponente, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
  • gli strumenti e le attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo;
  •  i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per l’attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how;
  • le spese generali relative al progetto;
  • i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.

Nel caso di investimenti di industrializzazione sono ammissibili, ai sensi degli artt. 17 e 18 del GBER (Reg. UE n. 651/2014) le seguenti spese:

  • l’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali che riguardino macchinari, impianti e attrezzature, ivi compresi i programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei predetti beni materiali;
  • l’acquisizione di immobilizzazioni immateriali relative a brevetti di nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, know-how o altre forme di proprietà intellettuale, diritti di licenza di sfruttamento o di conoscenze tecniche anche non brevettate, che devono essere ammortizzabili, utilizzate esclusivamente nelle unità produttive destinatarie delle agevolazioni, acquistate a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente, e devono figurare nell’attivo di bilancio dell’impresa per almeno tre anni;
  • l’acquisizione di servizi di consulenza, prestati da consulenti esterni, di natura non continuativa o periodica, e comunque diversi dai costi di esercizio ordinari dell’impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.

 

Nel rispetto dei predetti limiti di spesa previsti dai rispettivi articoli del GBER, le agevolazioni sono concesse sotto forma di:

  • finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili non inferiore al 50 per cento e, comunque, non superiore al 70 per cento. Il tasso non può essere inferiore allo 0,5% annuo, con una durata di finanziamento dai 4 ai 15 anni;
  • contributo a fondo perduto, massimo del 15% come contributo alla spesa (per le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e per l’acquisizione delle prestazioni di consulenza relative alle attività di industrializzazione) e del 10% come contributo in conto impianti (per l’acquisizione delle immobilizzazioni oggetto delle attività di industrializzazione).

 

Come previsto dall’art. 7 del Decreto interministeriale del 1 dicembre 2021, nell’ambito del finanziamento, è obbligatorio associare una quota di finanziamento bancario in misura non inferiore al 10%. In ogni caso, il finanziamento, unitamente al contributo, non può essere superiore al 100 per cento dei costi e delle spese progettuali ammissibili.

Le imprese possono presentare la domanda esclusivamente on line, a partire dal 17 novembre 2022, dal lunedì al venerdì (ore 10.00-18.00).
A partire dal 4 novembre 2022 sarà possibile avviare la procedura di precompilazione delle domande accreditandosi all’area riservata, accessibile dal sito del Soggetto gestore (https://fondocrescitasostenibile.mcc.it).

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