Conversione in Legge del Decreto Milleproroghe

Con la presente circolare si sintetizzano alcune novità che sono entrate in vigore dal 1° marzo 2022 per effetto della Legge n. 15/2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022, di conversione del D.L. 228/2021 conosciuto come Decreto Milleproroghe.

In breve si elencano le novità più importanti dal punto di vista fiscale e societario:

– Dal 1° gennaio 2022 il limite per i pagamenti in contanti torna ad essere pari ad euro1.999,99, mentre solo a partire dal 1° gennaio 2023 sarà di euro 999,99;

– Fino al 31 luglio 2022 le assemblee di società, associazioni e fondazioni potranno svolgersi “a distanza”, a prescindere da quanto indicato nei relativi statuti e si potrà esprimere il voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento in assemblea potrà avvenire mediante mezzi di telecomunicazione;

– Anche per l’esercizio 2021 non opererà la causa di scioglimento di società per effetto di perdite che intaccano il capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4) e art. 2545-duodecies del Codice Civile. Gli adempimenti contemplati dalle citate disposizioni civilistiche sono pertanto posticipati ed eseguiti dall’assemblea che approverà il bilancio dell’anno 2026;

– Per il credito di imposta per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali “ordinari” e beni materiali “4.0” è stata prevista la proroga del termine “lungo” al 31 dicembre 2022, invece del termine originario del 30 giugno 2022, per la consegna dei beni strumentali prenotati entro il 31 dicembre 2021;

– Sul fronte riscossione, in presenza di cartelle di pagamento, chi non è riuscito a presentare la domanda di dilazione dei ruoli scaduti entro il 31 dicembre 2021, potrà farlo entro il 30 aprile 2022;

– Per i soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile si potrà decidere di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali anche nei bilanci 2021, senza alcuna limitazione;

– Proroga dei termini per le sanzioni relative agli obblighi di trasparenza sulle erogazioni pubbliche (art. 1 comma 28 ter; art. 3-septies): in particolare le sanzioni relative all’inosservanza degli obblighi informativi in materia di erogazioni pubbliche per l’anno 2021 (riferite alle erogazioni ricevute nell’anno 2020), si applicano dal 1° luglio 2022 (art. 1, comma 28-ter), mentre le sanzioni relative all’inosservanza degli obblighi informativi in materia di erogazioni pubbliche per l’anno 2022 (riferite alle erogazioni ricevute nell’anno 2021), si applicano dal 1° gennaio 2023;

– Recupero dell’iva sui crediti non riscossi nelle procedure concorsuali: l’art. 18 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto Sostegni bis) è intervenuto sulla disciplina dettata dall’art. 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633 (cd. decreto Iva), che regola la variazione dell’imposta e dell’imponibile ai fini IVA, dopo l’emissione della fattura, in caso di mancata riscossione del relativo credito, da parte del fornitore, al momento di apertura della procedura concorsuale a carico del cliente debitore. Nell’ipotesi di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti di cessionari o committenti coinvolti in procedure concorsuali, viene concessa la possibilità al fornitore di effettuare le indicate variazioni in diminuzione sin dalla data di apertura della procedura, senza doverne quindi attendere la conclusione. Inoltre con l’art. 3 bis della Legge, aggiunto in sede di conversione del decreto, si precisa che le disposizioni descritte trovano applicazione per le procedure concorsuali avviate dalla data del 26 maggio 2021 incluso;

– Proroga del credito di imposta per i cuochi professionisti: la disposizione in esame, introdotta durante l’iter di conversione in legge del decreto, proroga dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2022, il termine entro cui i cuochi professionisti (dipendenti o lavoratori autonomi) presso alberghi e ristoranti possono avvalersi del credito d’imposta in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di beni strumentali durevoli e per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

 

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e approfondimento.

 

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