Contributo regionale a fondo perso a ristoro danni emergenza Coronavirus: a giorni il via alle domande

Da mercoledi 3 giugno i nostri uffici sono a disposizione per darvi tutte le info dettagliate

In attuazione dell’art 5 della LR 12 marzo 2020 n. 3 la Giunta regionale – nella seduta di venerdì 29 maggio 2020 – ha approvato in via definitiva i criteri e le modalità per la concessione di contributi a sostegno delle strutture ricettive turistiche, commerciali, artigianali nonché dei servizi alla persona, a ristoro dei danni conseguenti all’attuazione delle misure di contenimento della diffusione dell’epidemia COVID-19 nonché a sostegno del corretto riavvio delle attività, garantendo il rispetto delle prescrizioni in materia igienico – sanitaria con particolare riferimento alla misura del distanziamento sociale e dell’utilizzo di dispositivi personali.

 

Al fine di permettere a queste imprese – pesantemente danneggiate – di riavviare correttamente le proprie attività, la Regione FVG ha stanziato 34 milioni di euro.

L’Assessore regionale alle Attività Produttive Bini ha anticipato che le domande potranno essere presentate a partire dal prossimo 10 giugno 2020.

 

Le imprese beneficiarie devono avere sede legale e sedi operative sul territorio regionale, le attività di prestazioni di servizi alla persone devono essere svolte sul territorio regionale medesimo.

All’impresa potrà essere riconosciuta una sola domanda riferita ad un’unica attività, al fine di ottenere un contributo a fondo perduto – da un minimo di € 500 ad un massimo di € 4.000 – a seconda della categoria di appartenenza. Nel caso l’impresa presentasse più di una domanda verrà ritenuta ammissibile solo la prima e in caso di domande presentate per diverse attività, quella che prevede il contributo più elevato.

Si anticipa che la domanda richiede di indicare gli elementi identificativi della struttura ricettiva e dell’esercizio commerciale e artigianale nonché dell’attività di prestazione di servizi alla persona, con particolare riferimento al luogo di svolgimento e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

L’impresa beneficiaria si impegna ad utilizzare i contributi per il riavvio delle attività anche nel rispetto delle linee guida di settore.

 

I contributi saranno concessi, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, a sportello secondo l’ordine cronologico determinato dal numero progressivo di protocollo attribuito dal sistema informatico.

Di seguito i soggetti beneficiari e l’intensità contributiva:

 

SETTORE TURISTICO/RICETTIVO:

  • € 4.000 strutture ricettive alberghiere, campeggi, villaggi turistici, marina resort, parchi tematici

 

  • € 1.400 agriturismi, rifugi alpini, rifugi escursionistici e bivacchi, agenzie di viaggio e tour operator

 

  • € 700 bed and breakfast e affittacamere

 

  • € 500 guide turistiche, guide alpine, speleo, naturalistiche e accompagnatori turistici

 

SETTORE COMMERCIALE e ARTIGIANO:

  • € 1.400 ristoranti, bar, gelaterie, pasticcerie, attività sportive (comprese palestre), scuole guida, gestori carburante, noleggio con conducente (Bus), agenzie immobiliari, estetica e benessere,

 commercio al dettaglio diverso dal commercio di generi alimentari

 

  • € 1.000 commercio ambulante

 

  • €   700   taxi e noleggio con conducente, manutenzione e riparazione di autoveicoli, laboratori artigianali

 

  • €  500  agenti di commercio.

 

La domanda di contributo dovrà essere presentata – previo assolvimento dell’imposta di bollo di € 16,00 – alla Direzione Centrale Attività Produttive tramite il sistema Istanze On Line a cui si accede previa autenticazione con una delle seguenti modalità :

  • SPID Sistema pubblico di identità digitale
  • CIE Carta di identità elettronica
  • CNS Carta nazionale dei servizi

È ammessa la presentazione da parte di un soggetto delegato con procura.

Naturalmente il beneficiario non deve essere:

  1. in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposto a procedure concorsuali o avere in corso un’iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, salvo il caso del concordato preventivo con continuità aziendale;
  2. destinatario di sanzioni interdittive, (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
  3. rispettare la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro di cui all’articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell’industria, dell’artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);
  4. in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria15) al 31 dicembre 2019.

Il contributo può essere concesso alle imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019 e/o che hanno incontrato difficoltà o si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell’epidemia di COVID-19.

 

Il contributo è concesso in applicazione del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza COVID-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020.

Lunedì 1 giugno i nostri uffici osservano un giorno di chiusura pertanto torneranno a vostra disposizione da mercoledì 3 giugno p.v. con il consueto orario.

Per info: tel. 0432.538714 oppure inviate una mail a sindacale@ascom.ud.it

 

 

 

 

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