Cartelli obbligatori

Obbligo di esporre un cartello contenente le informazioni ai consumatori per il corretto impiego di pesce e cefalopodi freschi

 

 

 

Come da conforme comunicazione FIVA informiamo che nella giornata di ieri,  25 agosto,  è entrata in vigore una particolare norma del Decreto del Ministro della Sanità recante “Informazioni obbligatorie a tutela del consumatore di pesce e cefalopodi freschi e di prodotti di acqua dolce, in attuazione dell’articolo 8, comma 4, del DL 158/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 189/2012 ” pubblicato sulla G.U. n. 187 del 10/8/2013.

 

 

 

L’art. 2 del decreto in oggetto stabilisce infatti che “l’operatore del settore alimentare che offre in vendita al consumatore finale pesce anche di acqua dolce e cefalopodi freschi, sfusi o preimballati per la vendita diretta ai sensi dell’art. 44 del regolamento (CE) n. 1169/2011 deve esporre apposito cartello con le informazioni riportate all’allegato 1”.

 

 

 

La dicitura di cui all’allegato 1, che deve essere riportata pedissequamente sul cartello, è la seguente :

 

       Informazioni al consumatore per un corretto impiego di pesce e cefalopodi freschi.

    In caso di consumo crudo, marinato o non completamente cotto il prodotto    

    deve essere  preventivamente congelato per almeno 96 ore a -18 °C in    

    congelatore domestico contrassegnato con tre o più stelle.

 

 

 

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, il cartello deve essere apposto in modo da essere facilmente visibile dalla posizione in cui il consumatore prende o riceve la merce. Le informazioni riportate devono essere chiaramente leggibili ed in nessun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire.

 

 

 

Il comma 3 stabilisce invece che le eventuali altre indicazioni presenti sul cartello, devono essere riportate in caratteri di dimensioni inferiori rispetto a quelli impiegati per la formula obbligatoria.

 

L’art. 1, comma 2, stabilisce che la norma non si applica: ai prodotti di cui all’allegato III, sezione VIII, capitolo III, parte D, punto 3, lettera b) del regolamento (CE) n. 853/2004, e cioè ai prodotti della pesca decongelati che sono stati conservati congelati per un periodo di tempo sufficiente a uccidere i parassiti vivi.

 

 

 

L’inosservanza della norma è sanzionata ai sensi dell’ 8, comma 5, del decreto 158/2012 prevede una sanzione pecuniaria da euro 600 a euro 3500.

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