Cartelli obbligatori

Obbligo di esporre un cartello contenente le informazioni ai consumatori per il corretto impiego di pesce e cefalopodi freschi

 

 

 

Come da conforme comunicazione FIVA informiamo che nella giornata di ieri,  25 agosto,  è entrata in vigore una particolare norma del Decreto del Ministro della Sanità recante “Informazioni obbligatorie a tutela del consumatore di pesce e cefalopodi freschi e di prodotti di acqua dolce, in attuazione dell’articolo 8, comma 4, del DL 158/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 189/2012 ” pubblicato sulla G.U. n. 187 del 10/8/2013.

 

 

 

L’art. 2 del decreto in oggetto stabilisce infatti che “l’operatore del settore alimentare che offre in vendita al consumatore finale pesce anche di acqua dolce e cefalopodi freschi, sfusi o preimballati per la vendita diretta ai sensi dell’art. 44 del regolamento (CE) n. 1169/2011 deve esporre apposito cartello con le informazioni riportate all’allegato 1”.

 

 

 

La dicitura di cui all’allegato 1, che deve essere riportata pedissequamente sul cartello, è la seguente :

 

       Informazioni al consumatore per un corretto impiego di pesce e cefalopodi freschi.

    In caso di consumo crudo, marinato o non completamente cotto il prodotto    

    deve essere  preventivamente congelato per almeno 96 ore a -18 °C in    

    congelatore domestico contrassegnato con tre o più stelle.

 

 

 

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, il cartello deve essere apposto in modo da essere facilmente visibile dalla posizione in cui il consumatore prende o riceve la merce. Le informazioni riportate devono essere chiaramente leggibili ed in nessun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire.

 

 

 

Il comma 3 stabilisce invece che le eventuali altre indicazioni presenti sul cartello, devono essere riportate in caratteri di dimensioni inferiori rispetto a quelli impiegati per la formula obbligatoria.

 

L’art. 1, comma 2, stabilisce che la norma non si applica: ai prodotti di cui all’allegato III, sezione VIII, capitolo III, parte D, punto 3, lettera b) del regolamento (CE) n. 853/2004, e cioè ai prodotti della pesca decongelati che sono stati conservati congelati per un periodo di tempo sufficiente a uccidere i parassiti vivi.

 

 

 

L’inosservanza della norma è sanzionata ai sensi dell’ 8, comma 5, del decreto 158/2012 prevede una sanzione pecuniaria da euro 600 a euro 3500.

Torna all'elenco

In primo piano

Iniziativa “Peperoncino Day” della LILT – Lega Tumori…

Abbiamo il piacere di segnalarvi l'iniziativa "Peperoncino Day: un pizzico di peperoncino nel cuore del Friuli", evento di prevenzione e della lotta contro i tumori in programma a Udine in Piazza Matteotti nelle giornate di sabato 7 ottobre dalle ore…

CCIAA Pordenone-Udine: Webinar sul Monitoraggio di Flussi Finanziari…

Segnaliamo che lunedì 18 settembre alle ore 10:00 è in programma il webinar “Facilitare l'accesso al credito con budget di cassa e monitoraggio dei flussi finanziari", organizzato dall'Ufficio PID della Camera di commercio di Pordenone-Udine, in…

Da lunedì 28 al via il bando di voucher per favorire la transizione…

Plafond di 250 mila euro per contributi da 3, 5 o 8 mila euro a copertura del 70% delle spese sostenute La Camera di Commercio Pordenone-Udine è in prima linea nell’aiutare le imprese a sviluppare valore attraverso la sostenibilità e lo fa anche…

Sbaracco Summer Edition 2023 – Sabato 2 Settembre

Sbaracco Summer Edition 2023 – Sabato 2 Settembre 2023    Ritorna l’atteso SALDO dei SALDI, con sconti fino all’80% ed altre occasioni imperdibili    Più di 100 negozi di tutta la provincia di Udine hanno aderito allo Sbaracco!…